Circolare n. 3-2022/Consulenza del lavoro
Novità in sintesi
L’Agenzia delle Dogane ha recentemente apportato una serie di modifiche, con effetto dal 2022, alle modalità di compilazione dei modd. Intrastat. Le novità sono collegate al recepimento delle disposizioni comunitarie c.d. “quick fixes” e alle nuove regole in materia statistica previste da uno specifico Regolamento UE.
In particolare:
– è stato introdotto il nuovo mod. Intra 1-sexies riservato alle operazioni c.d. “call-off stock”;
– è stata soppressa la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti a cadenza trimestrale (di fatto, non prevista già dal 2018);
– è stato aumentato da € 200.000 a € 350.000 il limite che impone la prestazione mensile degli elenchi riepilogativi per gli acquisti di beni;
– le nuove regole in materia di statistica contenute nel Regolamento UE n. 2020/1197 hanno apportato variazioni nella compilazione dei modd. Intra.
A decorrere dall’1.10.2021 il DM 21.6.2021 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti / cessioni con San Marino.
Acquisti intraue di beni – mod intra-2 bis
Si elencano le modifiche alla compilazione del mod. INTRA-2 BIS relativo agli acquisti INTRAUE di beni in vigore dal 2022:
Ø La presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile è richiesta qualora l’ammontare degli acquisti intraUE di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a € 350.000 (il precedente limite era pari a € 200.000).
Ø Le nuove regole riferite al criterio utilizzabile per riepilogare gli acquisti negli elenchi in esame prevedono che vengano registrati:
– nel periodo in cui i beni entrano in Italia;
oppure
– nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’IVA e la stessa diventa esigibile.
Tuttavia, le istruzioni specificano che, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto e il fatto generatore dell’IVA è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.
A tal fine si rammenta che in base all’art. 47, comma 1, DL n. 331/93 le fatture relative agli acquisti intraUE “integrate” (con aliquota / imposta) devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse. Le stesse sono annotate anche nel registro degli acquisti per operare la detrazione della relativa IVA.
Ø Non sono più da rilevare le seguenti informazioni (le stesse sono pertanto facoltative):
– Stato del fornitore;
– Codice IVA del fornitore;
– Ammontare delle operazioni in valuta.
Ø Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è possibile compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
NB: Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
Ø É stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura transazione. In particolare, i dati relativi alla Natura della transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della Tabella allegat
I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intraUE, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di arrivi inferiore a € 20 milioni, la compilazione della colonna B è facoltativa.
Acquisti intraue di servizi – mod. intra-2 quater
Dal 2022, diventano facoltative le seguenti informazioni:
– Codice IVA del fornitore;
– Ammontare delle operazioni in valuta;
– Modalità di erogazione;
– Modalità di incasso;
– Paese di pagamento.
Non è stato modificato il limite per individuare la presentazione mensile dell’elenco in esame il cui obbligo permane se sono stati ricevuti servizi pari o superiori a € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti.
Cessioni di beni intraue mod. intra-1 bis
Dal 2022:
Ø É stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura transazione. In particolare, i dati relativi alla Natura della transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della Tabella allegata. Per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intraUE, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni inferiore a € 20 milioni, la compilazione della colonna B è facoltativa.
Ø Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000 è possibile compilare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
NB: Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura
Ø Nella nuova colonna 15 va indicata, ai fini statistici, l’informazione relativa al “Paese di origine” dei beni.
A tal fine va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri:
– i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico Stato UE / Paese / territorio sono originari di tale Stato / Paese / territorio.
– i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE / Paese / territorio sono considerati originari dello Stato / Paese / territorio in cui sono stati sottoposti all’ultima trasformazione / lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione;
– L’origine dei beni non UE è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell’UE che stabilisce le norme in materia di origine.
Nuovo mod.intra 1-sexies operazioni “CALL-OFF STOCK”
A seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 con il D.Lgs. n. 192/2021 è stata introdotta la regolamentazione del contratto c.d. “call-off stock“. Con la Determinazione in esame l’Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo mod. Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato (la movimentazione dei beni va annotata anche nell’apposito registro previsto dall’art. 50, comma 5-bis, DL n. 33/93).
In particolare, oltre al codice ISO dello Stato UE / codice di identificazione IVA del destinatario dei beni, va riportato il tipo di operazione utilizzando uno dei seguenti codici.
Tipo operazione |
Descrizione |
1 |
Trasferimento di beni |
2 |
Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente) |
3 |
Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del mod. INTRA-1 sexies) |
Nel periodo in cui si verifica il trasferimento della proprietà dei beni (prelievo) va compilato il mod. Intra-1 bis. In particolare, per i soggetti obbligati, la Natura della transazione è identificata con i codici “3” (col. A) e “2” (col. B) della tabella allegata.
In caso di sostituzione del destinatario dei beni devono essere riportati i dati del nuovo soggetto (codice Stato UE / codice identificazione IVA) e quale Tipo operazione il codice “3”.
La periodicità di presentazione dell’elenco in esame è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni.
Tabella nuovi codici natura transazione
Colonna B |
Codice letterale per |
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Cod. |
Descrizione |
Cod. |
Descrizione |
cessioni in operazioni triangolari |
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1 |
Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1) |
1 |
Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi |
A |
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2 |
Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2) |
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2 |
Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria |
1 |
Restituzione di merci (Nota N3) |
B |
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2 |
Sostituzione di merci restituite |
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3 |
Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite |
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3 |
Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4) |
1 |
Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5) |
C |
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2 |
Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6) |
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3 |
Leasing finanziario (Nota N7) |
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4 |
Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7) |
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4 |
Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) |
1 |
Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore |
D |
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2 |
Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore |
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5 |
Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7) |
1 |
Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore |
E |
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2 |
Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore |
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7 |
Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione) |
1 |
Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8) |
F |
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2 |
Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9) |
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8 |
Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto |
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G |
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9 |
Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici |
1 |
Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7) |
H |
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9 |
Altra |
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Note esplicative per la codifica della Natura della transazione |
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N1 |
Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità ‘3’. |
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N2 |
La modalità ’12’ non va riepilogata ai fini Intrastat. |
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N3 |
Nella modalità ’21’, se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro. |
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N4 |
Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock. |
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N5 |
Con la modalità ’31’ vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) |
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N6 |
Con la modalità ’32’ vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock). |
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N7 |
Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione. |
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N8 |
Con la modalità ’71’ vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà. |
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N9 |
Con la modalità ’72’ vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà. |
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Riepilogo periodicità mod. intrastat
MODELLO |
TIPO |
PERIODICITA’ |
LIMITE |
INTRA ACQUISTI |
BENI |
MENSILE |
Acquisti trimestrali pari o superiori a € 350.000 o in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti |
SERVIZI |
MENSILE |
Acquisti trimestrali pari o superiori a € 100.000 o in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti |
|
INTRA VENDITE |
BENI |
TRIMESTRALE compilazione solo parte fiscale |
Cessioni trimestrali inferiori a € 50.000 a trimestre e nei 4 trimestri precedenti |
MENSILE compilazione solo parte fiscale |
Cessioni trimestrali fino a € 100.000 e dei 4 trimestri precedenti |
||
MENSILE |
Cessioni trimestrali pari o superiori a € 100.000 o in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti |
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SERVIZI |
TRIMESTRALE |
Cessioni trimestrali inferiori a € 50.000 e nei 4 trimestri precedenti |
|
MENSILE |
Cessioni trimestrali pari o superiori a € 50.000 o in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti |
La periodicità mensile, anche nel caso in cui venga adottata facoltativamente, rimane vincolante per l’intero anno solare;
La verifica delle predette soglie va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni; pertanto la compilazione dei modelli andrà eseguita solo con riferimento alla categoria di operazioni che supera dette soglie (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 400.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti);
in caso di inizio dell’attività di scambi IntraUE, si adotta la periodicità di riferimento per ciascuna categoria, in base al volume di operazioni UE che si presume di realizzare nell’anno in corso.
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