Come anticipato con la Comunicazione di Studio n. 1 del 4 gennaio 2022, la Legge n. 215/2021, di conversione del DL n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21/12/2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11/01/2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva.
Si riportano di seguito le informazioni principali:
Ø Soggetti obbligati alla comunicazione
Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, sono quindi esclusi i liberi professionisti.
Ø Rapporti da comunicare
La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Ø Tempistiche
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia dal 21/12/2021, e per quelli avviati in precedenza ma ancora in corso alla data dell’11/01/2022.
Nel dettaglio:
a) per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11/01/2022, nonché per i rapporti iniziati dal 21/12/2021 e già cessati la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01/2022 compreso;
b) per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11/01/2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Non risulta dovuta alcuna comunicazione per i rapporti conclusi entro il 20/12/2021.
Ø Modalità di comunicazione
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (ossia in ragione del luogo dove si svolge la prestazione), avviene mediante SMS o posta elettronica, con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 previste per i rapporti di lavoro intermittente. A tale proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. A regime quindi la procedura comunicativa sarà anche telematica.
In attesa che venga aggiornato l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedasi pag. 4 e 5 della nota n. 29 INL dell’11/01/2022).
NB. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria, non certificata, e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche
presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Ø Contenuto della comunicazione
La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo della mail, senza alcun allegato obbligatorio, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
– dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF e P.iva)
– dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, CF);
– luogo della prestazione, ossia la sede dove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (es. presso la propria abitazione, presso la sede del committente, ecc);
– sintetica descrizione dell’attività;
– data d’inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta la prestazione (es. un giorno, una settimana, un mese). Qualora l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
– ammontare del compenso (qualora stabilito al momento dell’incarico);
Inoltre, anche se non espressamente previsto, è possibile allegare alla mail la lettera di incarico con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
NB. In assenza dei contenuti minimi indicati la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Ø Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
NB. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Ø Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi comunicativi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
NB. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
FAC SIMILE MAIL DA TRASMETTERE ALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale
Come previsto dalla Legge n. 215 del 17/12/2021, di conversione del DL n. 146 del 21/10/2021, con la presente si comunica l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c., tra:
· la società …, con sede legale in …, p.iva …, CF …,
· il/la Sig./Sig.ra …, nato/a a …, il …, CF …, residente in …,
per lo svolgimento della seguente attività: …
La prestazione occasionale verrà svolta presso i locali …, inizierà il … e si concluderà presumibilmente entro … giorni.
Alla conclusione della prestazione, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro …, al lordo della ritenuta d’acconto del 20% (qualora stabilito al momento dell’incarico).
Si precisa che l’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.
Si allega la lettera di incarico (facoltativa).
Luogo, data …
L’Azienda
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Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti in merito e per la gestione della pratica.