Abolizione esterometro e integrazione fatture tramite SDI – Obbligo dal 1° luglio 2022


Circolare n. 26-2021/Consulenza aziendale

A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Si riportano di seguito le informazioni principali.

Sommario

Novità dal 1° luglio 2022 – operazioni transfrontaliere. 1

L’integrazione delle fatture passive ricevute da soggetti esteri 2

Identificazione della tipologia di documento. 3

Data da riportare nel documento integrato/autofattura. 4

Altri dati da riportare nel documento integrato/autofattura. 4

Esempio grafico di documento integrato. 5

L’integrazione delle fatture passive ricevute da soggetti italiani (reverse interno) 6

 

Novità dal 1° luglio 2022 – operazioni transfrontaliere

A seguito della ridefinizione della disciplina dell’esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 (la decorrenza, inizialmente prevista per il 1 gennaio 2022, è stata così modificata dal Senato in sede di conversione del decreto Fisco-Lavoro) sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Fino al 30 giugno 2022 la comunicazione potrà continuare ad essere effettuata su base trimestrale utilizzando il tracciato dell’esterometro attualmente in vigore, ovvero utilizzando le nuove procedure tecniche di seguito analizzate.

A partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno invece essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

·         per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;

·         per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare, per ciascuna operazione, un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

I termini per la trasmissione dei documenti di cui sopra sono stati definiti dal provvedimento 293384 del 28 ottobre 2021 come segue:

·         per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione in caso di possibilità di utilizzo della fatturazione differita);

·         per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

L’integrazione delle fatture passive ricevute da soggetti esteri

Al fine di gestire correttamente l’integrazione e l’invio dei documenti integrati al SDI relativi alle fatture ricevute da soggetti esteri è necessario:

a)      identificare correttamente l’operazione per l’abbinamento al codice “tipo documento” previsto dalle specifiche tecniche;

b)      definire le tempistiche entro le quali il documento dovrà essere trasmesso al SDI:

a.       entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento per le operazioni UE;

b.      entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le operazioni extra-UE (a prescindere dalla ricezione del documento);

c)       predisporre il file secondo le specifiche tecniche;

d)      disporre di una numerazione specifica per i documenti trasmessi al SDI (tale aspetto è normalmente regolato dal software in uso).

 

 

Identificazione della tipologia di documento

Di seguito alcune indicazioni pratiche per la gestione del flusso di integrazione.

Tipo di documento ricevuto

Codice tipo documento per integrazione

Integrazione / autofattura

Fattura relativa ad acquisti intracomunitari di beni

TD18 – Integrazione acquisto beni Intracomunitari

Integrazione

Fattura d’acquisto di servizi intracomunitari art.7 ter   oppure art. 7 quater, quinquies 

TD17– Integrazione/autofattura servizi dall’estero

Integrazione

Fattura d’acquisto di servizi da non residenti

TD17– Integrazione/autofattura servizi dall’estero

Autofattura

Fattura d’acquisto di beni da San Marino senza

pagamento dell’IVA

TD19 – Integrazione/autofattura acquisto beni art. 17 c.2

Autofattura

Fattura d’acquisto di beni da Città del

Vaticano 

TD19 – Integrazione/autofattura acquisto beni art. 17 c.2

Autofattura

Fattura d’acquisto di beni art.7 bis da non residenti

TD19 – Integrazione/autofattura acquisto beni art. 17 c.2

Autofattura

Fattura d’acquisto da rappresentante fiscale di soggetto UE

TD19 – Integrazione/autofattura acquisto beni art. 17 c.2

Integrazione

 

 

 Data da riportare nel documento integrato/autofattura

Nel campo data del documento integrato ovvero dell’autofattura andrà riportato:

·         la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal  fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni o servizi intra-UE.

Esempio: fattura per acquisto merci dalla Francia ricevuta il 7/12/2021 e riportante sul documento la data del 30/11/2021

§  Integrazione da effettuare nel mese di dicembre 2021

§  Trasmissione al SDI da effettuare entro il 15 gennaio 2022

§  Data da riportare sul file trasmesso al SDI: 07/12/2021 ovvero una qualsiasi data di dicembre

·         la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi  extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

 

 

Altri dati da riportare nel documento integrato/autofattura

Nel documento integrato ovvero autofattura dovranno essere riportati:

          Dati fatture Collegate”: trattasi di un campo specifico del file xml nel quale dovranno essere indicati gli estremi della fattura di riferimento (data del documento, numero della stessa);

          I riferimenti della tipologia di integrazione applicata.

 

 

Esempio grafico di documento integrato

Si riporta di seguito un esempio di file xml compilato come previsto dalle specifiche tecniche dell’Agenzia Entrate.


 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le specifiche tecniche complete per la gestione delle operazioni di cui sopra. Al seguente link sono presenti le istruzioni operative per la creazione del file e i campi che dovranno risultare compilati nel file xml (da pag. 105): https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3928291/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7.pdf/4a5e9730-9632-8373-d632-8ce4421a30c4

 

 

L’integrazione delle fatture passive ricevute da soggetti italiani (reverse interno)

È anche possibile (ma attualmente non ancora obbligatorio) procedere alla trasmissione al SDI delle integrazioni relative ai documenti ricevuti da soggetti passivi italiani con applicazione del reverse charge (edilizia, pulizia, telefonia, pc, ecc).

A titolo esemplificativo nel caso di ricezione di una fattura elettronica per prestazioni di servizi di pulizia con applicazione del c.d. “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 c.6 lett. a-ter sarà possibile integrare il documento attraverso l’emissione di un file XML avente il tracciato della fattura elettronica, con codice documento TD16, ed inviare lo stesso al SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione. L’operazione, da un punto di vista tecnico, è del tutto similare a quanto sopra descritto per le operazioni passive estere.

 

Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.  


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