CONGRUITA’ INCIDENZA MANODOPERA NEI LAVORI EDILI


Il Ministero del Lavoro, tramite Decreto, ha introdotto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili obbligatorio dal 1° novembre 2021

Questo nuovo obbligo si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile sia nell’ambito dei lavori pubblici, sia nell’ambito dei lavori privati eseguiti da imprese affidatarie, aziende in appalto / subappalto, e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.

Tale verifica dovrebbe servire ad un’azione di contrasto dei fenomeni di “dumping contrattuale” (ossia di sottofatturazione), promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.

N.B.: La verifica della congruità si applica esclusivamente per i lavori privati (compresi quelli appaltati da persone fisiche ad imprese) di importo complessivo pari o superiore a € 70.000 e per qualsiasi lavoro pubblico per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa Edile / Edilcassa è effettuata dal 1° novembre 2021.

Pertanto la verifica della congruità interessa la manodopera utilizzata nel settore edile nella quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.

Secondo quanto stabilito dalla norma la seguente Tabella riporta le percentuali di incidenza del costo del lavoro comprensivo dei contributi INPS, INAIL nonché di quanto versato alla Cassa Edile / Edilcassa ragguagliate all’opera complessiva, attraverso l’imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori che concorrono alla stessa. Il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare periodicamente i predetti indici di congruità.

 

 

Al fine della verifica della congruità vanno considerate le informazioni dichiarate dall’impresa principale alla competente Cassa Edile / Edilcassa con riferimento ai seguenti elementi:

– valore complessivo dell’opera;

– valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

–  committenza;

– eventuali imprese subappaltatrici / sub-affidatarie.

TERMINI E MODALITÀ DI RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

La competente Cassa Edile / Edilcassa rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta da parte del committente (impresa affidataria / soggetto delegato).

La congruità dell’incidenza della manodopera nei Lavori Pubblici sarà richiesta dal committente / impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i Lavori Privati sarà dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC ON-LINE

Nel caso in cui non sarà possibile attestare la congruità, la Cassa Edile / Edilcassa comunicherà all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.

Se l’azienda non è congrua sarà richiesto il versamento della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consentirà il rilascio dell’attestazione di congruità.

Decorso il predetto termine, l’esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato al soggetto interessato, indicando gli importi a debito e le irregolarità riscontrate. A seguito di ciò la competente Cassa Edile / Edilcassa provvederà ad iscrivere l’impresa nella banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

La Cassa Edile / Edilcassa rilascerà comunque l’attestazione di congruità in presenza di uno scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera rispetto agli indici di congruità. A tal fine sarà richiesta un’idonea dichiarazione del direttore dei lavori che ne giustifichi lo scostamento.

L’impresa affidataria non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, esibendo idonea documentazione attestante costi non registrati presso la Cassa Edile / Edilcassa.

N.B.: In caso di mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica / privata), inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on-line per l’impresa affidataria.

 

 

N.B. La procedura di cui sopra si concretizza in sede di predisposizione ed inoltro delle denunce mensili nell’ambito delle quali si renderà necessario inserire le ore impiegate da ciascun dipendente con riferimento ad ogni specifico cantiere il cui importo superi il limite di cui sopra.

Appena possibile verranno forniti ulteriori dettagli operativi in merito alle modalità di effettuazione del nuovo adempimento. 

 

 

 


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