L’estensione dell’obbligo di certificazione verde al settore privato è prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 settembre e resterà in vigore fino alla fine dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 dicembre 2021.
Tutti i lavoratori appartenenti al comparto privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed a individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e contestazione di eventuali violazioni di legge. Entro il 15 ottobre devono inoltre definire le modalità organizzative delle verifiche: i controlli da effettuare preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, possono essere svolti facendo ricorso alla app «VerificaC19».
Infine, per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro, mentre per i lavoratori che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass il rischio è di una sanzione da 600 a 1.500 euro. L’accesso senza il pass è considerato «illecito disciplinare» ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento.
Tutti i lavoratori appartenenti al comparto privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Chi non ha il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ed a individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e contestazione di eventuali violazioni di legge. Entro il 15 ottobre devono inoltre definire le modalità organizzative delle verifiche: i controlli da effettuare preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, possono essere svolti facendo ricorso alla app «VerificaC19».
Infine, per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro, mentre per i lavoratori che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il pass il rischio è di una sanzione da 600 a 1.500 euro. L’accesso senza il pass è considerato «illecito disciplinare» ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento.
RAPPORTO DI LAVORO
Dopo un giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso.
Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro fino a 15 dipendenti possono sostituire il dipendente sospeso dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro fino a 15 dipendenti possono sostituire il dipendente sospeso dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.
GREEN PASS E TAMPONI
La validità del certificato verde per i soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, è stata estesa a 12 mesi, mentre la validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è estesa a 72 ore. Per i test antigenici la durata viene fissata in 48 ore.
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Solo coloro che sono esentati dalla vaccinazione con apposita certificazione avranno diritto ad effettuare il tampone gratuitamente.
Si riducono i tempi, per chi ha sconfitto il Covid, per ottenere il certificato: i guariti dall’infezione potranno ottenere il certificato subito dopo la prima somministrazione. Per chiunque si contagi – 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione – è rilasciata la certificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione».
Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Solo coloro che sono esentati dalla vaccinazione con apposita certificazione avranno diritto ad effettuare il tampone gratuitamente.
Si riducono i tempi, per chi ha sconfitto il Covid, per ottenere il certificato: i guariti dall’infezione potranno ottenere il certificato subito dopo la prima somministrazione. Per chiunque si contagi – 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione – è rilasciata la certificazione verde che avrà «una validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione».