Assegni al nucleo familiare
In attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge di delega relativa all’ASSEGNO UNICO, la cui partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022, il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, ha introdotto le seguenti MISURE TEMPORANEE che decorrono dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021:
v Assegno temporaneo per i figli minori (ASSEGNO PONTE)
v Assegno per il nucleo familiare MAGGIORATO
ASSEGNO PONTE
Destinato alle famiglie con figli minori, l’assegno ponte spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni destinati al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati).
Ø Il nucleo familiare del richiedente per averne diritto, deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50.000 Euro annui e deve possedere i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
Ø L’importo dell’assegno è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
Ø L’erogazione dell’assegno decorre da luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 e dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente.
Compatibile con: reddito di cittadinanza, assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, detrazioni fiscali e assegni familiari dei coltivatori diretti.
N.B.: In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Presentazione della domanda dal 1° luglio tramite portale INPS o Enti di Patronato
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Destinato ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori (lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici e somministrati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS, titolari di prestazioni previdenziali, lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto), è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Ø L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS ai lavoratori dipendenti in attività, ed erogato direttamente dall’INPS ai richiedenti che fanno parte di categorie specifiche: addetti ai lavori domestici, iscritti alla Gestione Separata, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori di ditte cessate o fallite o beneficiari di altre prestazioni previdenziali.
Ø La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Nell’allegato 1 al Messaggio INPS 2331 del 17.06.2021, sono pubblicate le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei:
Sarà riconosciuta agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di:
Ø 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli e
Ø 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
N.B.: L’inclusione di determinati familiari nel nucleo evidenziato nella domanda (es. figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, fratelli, sorelle o familiari residenti all’estero) è soggetta ad autorizzazione da parte INPS per evitare duplicazioni. È quindi necessario inviare preventivamente la richiesta di autorizzazione corredata dalla documentazione prevista, tramite procedura telematica.
La procedura per la domanda dell’assegno e di eventuali autorizzazioni è accessibile tramite Enti di Patronato o sul portale dell’INPS all’indirizzo:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-per-il-nucleo-familiare-anf
Ricordiamo che lo Studio ha stipulato una convenzione con il patronato ANMIL (associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro). Per maggiori dettagli si rimanda alla comunicazione di Studio “Servizio consulenza previdenziale” trasmessa il 19/02/2021.