Imposta di bollo e diciture fatture


CIRCOLARE N. 13-2021/Consulenza aziendale

Le annotazioni da indicare sulle fatture e l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta da bollo sulle fatture non soggette ad IVA costituiscono un adempimento spesso trascurato. Ricordando quanto già riportato nella nostra guida Fattura Elettronica, si riepilogano di seguito alcune indicazioni operative utili per entrambi gli aspetti.

MARCA DA BOLLO SU FATTURE – OBBLIGO ED ESCLUSIONI

La marca da bollo su fatture, nella misura di 2 euro, è obbligatoria sui documenti di importo complessivo superiore a € 77,47, concernenti: 

·         operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972;

·         operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972;

·         operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;

·         operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette;

·         fatture dei regimi dei minimi e forfettari che non comportano l’addebito dell’IVA;

·         ricevute per prestazioni di lavoro occasionale.

 

Viceversa la marca da bollo NON va applicata:

·         se l’importo della fattura (o documento contabile) è inferiore a € 77,47;

·         su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;

·         su fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette a IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le operazioni per le quali è effettivamente dovuto il tributo;

·         se le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia dirette che indirette ed a cessioni intracomunitarie;

·         su bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.

 

Tabella riepilogativa:

Causale operazione

Imposta di bollo dovuta

Aliquota Iva al 22%, 10%, 4%

NO

Soggetta a reverse charge – art. 17, comma 2 DPR 633/72 (autofatture o integrazione delle fatture)

NO

Soggetta a reverse charge – art. 17, comma 6 DPR 633/72 (edilizia)

NO

Soggette a split payment

NO

Soggetta a reverse charge – art. 74, comma 7 e 8 DPR 633/72 (rottami ferrosi e non ferrosi)

NO

Imponibile con IVA assolta all’origine – art. 74, comma 1 DPR 633/72 (giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.)

NO

Art. 74-ter DPR 633/72 (agenzie di viaggi e turismo)

NO

Art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine)

NO

Art. 8, comma 1, lettera A) e B) DPR 633/72 (esportazioni di beni)

NO

Art. 71, DPR 633/72 (operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino)

NO

Art. 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni)

NO

Art. 58 D.L. 331/93 (Triangolazioni UE)

NO

Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies DPR 633/72

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Escluso Iva art. 7-ter DPR 633/72 (prestazioni di servizi B2B)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Esente art. 10 D.P.R. 633/72

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Escluso art. 15 D.P.R. 633/72

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Escluso dal campo di applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 4, 5, 13, 26 DPR 633/72

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Art. 8, comma 1, lettera C) DPR 633/72 (esportatori abituali con utilizzo plafond – dichiarazione d’intento)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Regime dei Minimi (DL98/2011)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Regime forfettario (L.190/2014)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Art. 8-bis DPR 633/72

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Art. 72 DPR 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

Art. 9 DPR 633/72 (servizi internazionali)

SÌ, se l’importo è superiore a €. 77,47

NO, qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni

 

N.B.: Nel caso di documento contenente sia operazioni assoggettabili ad Iva che operazioni assoggettabili ad imposta di bollo, la marca dovrà essere applicata solo se queste ultime sono di valore superiore ad Euro 77,47.

 

Si segnala infine che non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo sul documento commerciale (ex scontrino/ricevuta) nel caso in cui quest’ultimo sia emesso per certificare cessioni/prestazioni “senza” IVA di importo superiore ai 77,47 euro (es. art.15).

L’imposta di bollo va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura.

 

 

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO E SCADENZE

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce“.

Pertanto l’obbligo spetta al soggetto che emette le fatture.

 

Ø  Fatture cartacee

Per le fatture emesse in formato cartaceo l’imposta viene assolta mediante applicazione di un contrassegno sul documento oppure in modalità telematica.

Per le fatture trasmesse via mail è possibile riportare sulla copia inviata al cliente gli estremi della marca da bollo riportata sulla copia conservata dall’emittente con la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale con identificativo n. …”

 

Ø  Fatture elettroniche

Per le fatture elettroniche (emesse e conservate in formato elettronico) il bollo è assolto mediante modello F24.

In sede di predisposizione del file xml dovrà essere flaggato l’apposito campo “bollo” per indicare l’assolvimento virtuale del bollo e facoltativamente potrà essere indicato l’importo di 2 euro (come previsto dalle nuove specifiche tecniche).

Sulla fattura andrà poi riportata – in un campo libero – anche la dicitura “Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

 

Come anticipato nella nostra Comunicazione 4 del 07/01/2021, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

 

I documenti senza bollo, trasmessi dall’01/01/2021 tramite sdi e per i quali, secondo il fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrati direttamente, per ciascun trimestre, dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso.

Le integrazioni, eventualmente effettuate, saranno visibili nell’elenco B reso disponibile nel suddetto portale entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Tale elenco potrà essere modificato dall’utente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Nell’elenco A (non modificabile) saranno invece riepilogati i dati delle fatture emesse nelle quali il cedente ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

 

Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo. Con riferimento alle fatture elettroniche inviate al Sdi, a partire dal 01/01/2021, l’imposta dovrà essere assolta in base alle seguenti scadenze:

  

 

NB. se nel primo trimestre non è stata superata la soglia di 250 euro per l’imposta dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre dell’anno, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre). Se i 250 euro non sono stati ancora raggiunti con riferimento alle e-fatture emesse nei primi due trimestri, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al III trimestre (30 novembre).

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla guida dell’Agenzia Entrate L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

 

 

RIADDEBITO MARCA DA BOLLO

Come indicato in precedenza, l’obbligo di apposizione del bollo sui documenti contabili grava sul soggetto che emette il documento e, di norma, è a carico di quest’ultimo. È in ogni caso prevista la possibilità di rivalsa di tale importo nei confronti del cliente.

Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972, venendo quindi ricompreso nel totale del documento.

Se invece il costo grava sul fornitore che emette il documento deve essere compilata soltanto l’apposita sezione “Bollo” e l’importo di 2,00 euro non viene ricompreso nel totale fattura.

 

 

ANNOTAZIONI SULLE FATTURE

 

Si ricorda inoltre che in generale e a prescindere dall’imposta di bollo le fatture emesse per operazioni nelle quali non è presente l’IVA devono riportare apposite diciture in un campo testuale del file xml, nello specifico:

  • “Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a-ter, DPR 633/72”: per inversione contabile relativa a prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, relative ad edifici (reverse charge);
  • “Operazione assoggettata ad inversione art. 17, comma 6. lettera a, DPR 633/72”: per inversione contabile relative a prestazioni relative a contratti di subappalto svolte nell’ambito del settore edile (reverse charge);
  • “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972”: in caso di scissione dei pagamenti per le operazioni effettuate verso PA o società assoggettate al regime dello split payment;
  • “Cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93”: per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE;
  • “Non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/1972”: per le cessioni intracomunitarie di servizi generici effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE;
  • Operazione esente”: per le operazioni rientranti nell’art. 10 DPR 633/1972;
  • Operazione non soggetta” per le cessioni non soggette ex art. 7-bis c.1 DPR 633/1972 relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • Operazione non soggetta” per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla UE;
  • “Operazione non imponibile” per le operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/1972 (trattasi di cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali): “Operazione non imponibile”
  • Regime del margine – beni usati”, “Regime del margine – oggetti d’arte”, “Regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione” per le operazioni soggette al regime del margine ex DL 41/1995;
  • Regime del margine – agenzie di viaggio” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e soggette al regime di cui all’art.74-ter DPR 633/1972;

NB. Operazioni art.7:

Occorre prestare particolare attenzione per le fatture non soggette. A titolo esemplificativo, in presenza di una prestazione non soggetta ai fini iva ex art. 7-ter, nel campo “tipo dato” del blocco “altri dati gestionali” dovrà essere riportata la dicitura “INVCONT” (inversione contabile).

Si precisa che tale dicitura è richiesta per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Esempio

 

 Per leggere la circolare completa acceda alla sua AREA RISERVATA.  

 


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