Dichiarazioni di intento – controllo preventivo


Comunicazione 8 del 2 febbraio 2021

Si riassumono nella presente comunicazione gli obblighi degli esportatori abituali e dei loro fornitori relativi alla trasmissione e verifica delle dichiarazioni di intento, già riportati nella nostra circolare 16/20. Si ricorda di prestare molta attenzione alla verifica preventiva della dichiarazione di intento ricevuta nel proprio cassetto fiscale, adempimento obbligatorio prima di porre in essere l’operazione.

 

Obblighi dell’esportatore abituale

L’esportatore abituale dovrà:

a)       verificare i requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;

b)    compilare la dichiarazione d’intento, utilizzando l’apposito modello e inviare la stessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate;

c)       acquisire la ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente anche il numero di protocollo identificativo della stessa;

d)      inviare la stessa per conoscenza al fornitore per permettergli la verifica e la corretta emissione fattura.

Non sarà invece più tenuto ad annotare la dichiarazione nell’apposito registro.

 

Obblighi del FORNITORE

Il fornitore dell’esportatore abituale dovrà invece:

a)     porre in essere il c.d. “riscontro telematico”, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell’esportatore abituale, utilizzando il proprio cassetto fiscale. Solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che per poter accedere al proprio cassetto fiscale sarà necessario disporre delle credenziali fiscoonline/entratel o aver delegato un intermediario all’accesso, una volta entrati nel portale è necessario selezionare dal menù “Consultazioni – Cassetto fiscale – Comunicazioni – Dichiarazioni di intento”. Cliccando sulla dichiarazione presente sarà possibile visionarla e stamparla.

 

 

b)    Si consiglia, a prova della verifica effettuata, di stampare e conservare copia della dichiarazione presente nel cassetto fiscale. Il modello stampato da cassetto fiscale riporterà infatti in alto la data di consultazione, come evidenziato di seguito:

 

c)    indicare nella fattura emessa, senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (esempio campo causale). In base alle novità di cui sopra il riferimento da indicare è il numero di protocollo presente sulla ricevuta telematica.

 

 

Esempio estratto XML

 

Dati generali del documento

  • Tipologia documento: TD01 
  • Valuta importi: EUR
  • Data documento: 2021-01-31 (31 Gennaio 2021)
  • Numero documento: XXX/21
  • Importo totale documento: XXXX
  • Causale: Lettera d’intento numero  protocollo tel. 21010741385659795-000001 del 07/01/2021

 

Il fornitore non è più tenuto a compilare il registro relativo alle dichiarazioni di intento ricevute.  Tuttavia si consiglia in ogni caso di provvedere alla conservazione per anno delle dichiarazioni ricevute e riscontrate al fine di monitorare correttamente gli importi fatturati in regime di non imponibilità, nel limite previsto dalle dichiarazioni di intento.

 

Lo Studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti.

 


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