Le regole per la proroga e il rinnovo dei contratti a termine dopo il D.L. Agosto 2020


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo un’interpretazione circa la disposizione prevista dall’articolo 8 del DL 104/2020, inerente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine senza causale, che nello specifico consente, fino al 31 Dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto della durata massima di 24 mesi, senza causale.


Le indicazioni dell’INL evidenziano che i datori di lavoro (indipendentemente dalla eventuale fruizione di ammortizzatori sociali) dal 15 Agosto e fino al 31 Dicembre possono usufruire di una proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale (anche se stipulati prima del 23 febbraio), per 12 mesi e per una sola volta specificando che:

  • a coloro che avessero prorogato un contratto a termine prima del 15 agosto, applicando la precedente disposizione (art. 93 del DL. 34/2020), è consentito fruire della ulteriore proroga o rinnovo prevista dal DL. Agosto;
  • la scadenza del 31 dicembre 2020 si riferisce alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, mentre la durata del rapporto di lavoro potrà protrarsi anche nel corso del 2021 per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.

Ne consegue che, qualora il rapporto sia stato già oggetto di 4 proroghe, sarà, comunque, possibile procedere dal 15 Agosto ad un’ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile effettuare un rinnovo dello stesso anche prima della scadenza del periodo cuscinetto (c.d. “stop and go”), sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

L’ultimo chiarimento fornito dall’ INL è dedicato a quei contratti che sono stati oggetto di proroga automatica come previsto dal comma 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020 oggi abrogato, specificando che il periodo intercorrente tra le due norme (18 luglio – 14 agosto) non dovrà essere computato per il raggiungimento del massimale complessivo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.


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