Decreto Agosto: novità ammortizzatori sociali e lavoro


Il DL 104/2020 ha introdotto numerose novità in ambito di ammortizzatori sociali e contratti di lavoro. Si riporta di seguito una sintesi. Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento necessario.

 

Art.1 Ulteriori 18 settimane per CIGO, FIS e CIGD

Il DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) prevede che i datori di lavoro che nel corso del 2020 hanno sospeso l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza Covid19 possono richiedere CIGO/FIS/CIDG per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 subordinatamente a determinate condizioni, nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La possibilità di fruire della seconda tranche di 9 settimane è subordinata all’integrale utilizzo delle prime 9, non sarà quindi possibile effettuare un’unica domanda per le 18 settimane continuative.

Inoltre la seconda tranche di 9 settimane è subordinata al versamento di un contributo addizionale determinato in base al raffronto tra il fatturato del I semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 come segue:

 

– Riduzione fatturato >20%: il contributo addizionale è pari a zero

– Riduzione fatturato <20%: il contributo addizionale è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione lavorativa

– Aumento di fatturato: il contributo addizionale è pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione lavorativa

 

Il contributo addizionale non è dovuto per coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019.

 

L’Inps è inoltre intervenuto con messaggio del 21/08 per fornire le prime indicazioni e stabilendo che i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti previsti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre 2020.

In sintesi è come se venissero “azzerati” i periodi residui disponibili antecedenti al 13/07/2020. Infatti la norma, ancorché entrata in vigore il 15/08, prevede che i periodi di sospensione successivi al 12/07/2020 ma afferenti a precedenti settimane di CIGO, FIS o CIGD sono automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane previste dal decreto agosto. Ciò implica che eventuali periodi di ammortizzatori sociali riconducibili ai quelli dei precedenti decreti sono da considerarsi persi e non più utilizzabili dai datori di lavoro.

 

Art.3 Esonero contributivo per chi non richiede la proroga CIGO, FIS e CIGD

Ai datori di lavoro privati che non richiedono la proroga prevista per gli ammortizzatori sociali e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno dei precedenti trattamenti di CIGO/FIS/CIGD è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020 in misura pari al doppio delle ore di cassa integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Ai richiedenti l’esonero contributivo si applicano i divieti di licenziamento di cui all’art. 14.

Per la piena operatività di tale esonero è necessario attendere le istruzioni operative dell’Inps.

 

Art.6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31/12/2020 ai datori che assumono, successivamente al 15/08/2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione nel limite complessivo pari ad Euro 8.060 annui (da riparametrare su base mensile). Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente al 15/08/2020.

Per la piena operatività di tale esonero è necessario attendere le istruzioni operative dell’Inps.

 

Art.8 Proroga e rinnovo contratti a termine senza causali

Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta entro il 31/12/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in scadenza.

 

Art.14 Proroga del divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo

Ai datori di lavoro che:

a) Non abbiano integralmente fruito della proroga degli ammortizzatori sociali, ovvero

b) Abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi di cui all’art. 3

Per tutto il periodo nel quale trovano applicazione le condizioni sub a) e b) resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo.

La preclusione non opera in ipotesi di definitiva cessazione dell’attività di impresa o di accordo aziendale stipulato con le OOSS di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

Si segnala pertanto che stante l’attuale formulazione della norma non esiste un termine “fisso” entro il quale opera la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ma il termine sarà correlato alla fruizione degli ammortizzatori sociali disponibili, piuttosto che all’esonero contributivo di cui all’art. 3.

 

 

Art.112 Raddoppio soglia di esenzione fringe benefits per il 2020

Limitatamente al periodo di imposta 2020 è previsto l’aumento da 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si tratta del limite di esenzione, fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, che trova applicazione relativamente ai c.d. finge benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

 


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