Al fine di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante, il Dl n. 124/2019 (“Decreto Fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha previsto le seguenti due novità in vigore dal 1° luglio 2020:
1) RIDUZIONE LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI (art. 18)
Viene stabilita la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
– 2.000 € dall’01/07/2020 fino al 31/12/2021;
– 1.000 € dall’01/01/2022.
Di conseguenza, fino al 31/12/2021 non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi, in un’unica soluzione (o con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono però artificiosamente frazionati), di importi pari o superiore a 2.000 € e dal 01/01/2022 pari o superiore a 1.000 €.
Diminuisce inoltre il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, prevedendo che:
– per le violazioni commesse dall’01/07/2020 fino al 31/12/2021 il minimo è pari a 2.000 €;
– per quelle commesse a decorrere dall’01/01/02022 è pari a € 1.000.
2) CREDITO D’IMPOSTA 30% COMMISSIONI BANCARIE (art. 22)
Per i soggetti (professionisti ed imprenditori) con ricavi annui non superiori a 400.000 € è previsto un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni pagate per le transazioni elettroniche effettuate con carta di credito, debito, prepagata ovvero altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, relative alla cessione di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale).
Calcolo e utilizzo del credito:
a. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, gli esercenti, che hanno stipulato con i prestatori dei servizi di pagamento un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (Pos), riceveranno via pec o tramite pubblicazione nell’online banking l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo e l’importo delle commissioni addebitate nel mese, con la specifica di quelle riconducibili a consumatori finali;
b. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.