Con la conversione del DL Liquidità sono state apportate diverse modifiche alle disposizioni relative ai finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.
Si riportano alcune indicazioni di interesse generale:
Finanziamenti con garanzia 100% – aumento a 30.000 euro e durata 120 mesi (lett. m)
La possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato è stata estesa alle associazioni professionali e alle società tra professionisti nonché agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
L’importo massimo del finanziamento garantito è stato portato a 30.000 euro, in luogo dei 25.000 euro finora previsti, è stata estesa a 120 mesi la durata del finanziamento (prima stabilita in misura pari a 72 mesi).
La nuova disposizione prevede inoltre che il finanziamento garantito non possa essere superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per l’anno 2019 o il 25 per cento del fatturato totale 2019 (in precedenza vi era solo il riferimento al valore del fatturato). I suddetti parametri devono risultare dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata o da altra idonea documentazione prodotta e autocertificata.
Da oggi sarà possibile presentare la domanda utilizzando la nuova modulistica presente sul sito del Fondo di Garanzia che ha recepito le modifiche normative.
Adeguamento dei finanziamenti già richiesti (lett. m-bis)
Per i finanziamenti concessi fino alla data di conversione del DL Liquidità (7/6/2020) è previsto per i soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, un adeguamento di importo e di durata secondo le novità introdotte dalla Legge di conversione.