Quando prevale la malattia – CIGO, FIS, CIGD e FBSA


L’Inps con messaggio 1822/2020 diffuso il 30 aprile conferma le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione. Si riportano di seguito le casistiche:

 

 

 

CIGO – CIGD – FSBA – FIS

prevalenza

SOSPENSIONE A ZERO ORE

Malattia insorta durante il periodo di sospensione
 

Non indennizzabile, il lavoratore continuerà a percepire l’integrazione salariale e non avrà l’obbligo di comunicare lo stato di malattia

CIGO-CIGD-FSBA-FIS

Malattia insorta precedentemente all’inizio del periodo di sospensione:
 

Se la totalità del personale in forza all’ufficio o reparto a cui il lavoratore appartiene, ha sospeso l’attività, il lavoratore beneficerà del trattamento di integrazione salariale dall’inizio della stessa;
 
In caso contrario lo stesso lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

DIPENDE

RIDUZIONE PARZIALE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
 

Il trattamento di integrazione salariale non è dovuto per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità o meno di queste ultime.

MALATTIA

 


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