In relazione alla data da riportare sulla fattura elettronica differita (vedasi ns. circolare n° 23/19) l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nei giorni scorsi chiarendo che, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell’ultimo ddt), è possibile indicare l’ultimo giorno del mese (come da prassi utilizzata nella maggior parte dei casi ). Il tutto fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
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