La “Legge di Bilancio 2019”, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede tra l’altro l’estensione del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014, ai soggetti con ricavi/ compensi non superiori a 65.000 euro, ragguagliati ad anno, eliminando quindi i vecchi limiti che variavano in funzione della tipologia di attività svolta.
Sono stati inoltre eliminati i seguenti requisiti d’accesso:
– redditi di lavoro dipendente/ assimilato non superiori a 30.000 euro lordi annui;
– spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, co.co.pro., ecc.;
– costo complessivo dei beni strumentali al 31/12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro.
Va tuttavia sottolineato che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:
– contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/ associazioni professionali/ imprese familiari;
– contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore/ lavoratore autonomo;
– esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/ indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.
_______________________________